Cessione di crediti non performing – Dichiarazioni e garanzie nei contratti di cessione di crediti non-performing: la tutela dell’acquirente alla prova della due diligence exemption
La sentenza del Tribunale di Milano del 1° febbraio 2024, oggetto di commento, rappresenta un contributo significativo alla giurisprudenza in materia di cessione di crediti non-performing. Il Tribunale ha rigettato la domanda di indennizzo proposta dalla SPV acquirente, ritenendo determinante la conoscenza precontrattuale delle circostanze oggetto di contestazione, anche in assenza di una clausola esplicita di due diligence exemption. La nota offre una lettura critica della decisione, evidenziando il rischio di svuotamento delle garanzie contrattuali in assenza di un adeguato bilanciamento tra autonomia negoziale e buona fede interpretativa. Viene inoltre affrontata la questione dell’ammissibilità delle c.d. clausole di sandbagging nel diritto italiano, suggerendo una riflessione più ampia sul futuro delle tutele contrattuali
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The decision of the Milan Court dated 1 February 2024 offers a significant contribution to case law on the assignment of non-performing loans (NPLs). The Court dismissed the indemnity claim brought by the purchasing SPV, holding that the buyer had prior knowledge of the disputed circumstances, even in the absence of an explicit due diligence exemption clause. The note provides a critical reading of the decision, highlighting the potential erosion of contractual warranties where contractual autonomy is overridden by an expansive interpretation of good faith. It also addresses the admissibility of sandbagging clauses under Italian law, inviting a broader reflection on the future of contractual protections in the secondary NPL market.
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