Continuità aziendale, adeguata protezione degli assicurati, misure di salvaguardia e risanamento: quali spazi per il diritto al dividendo dell’azionista di impresa di assicurazione
Le misure di salvaguardia e di risanamento delle compagnie assicurative mirano a garantire la continuità aziendale e l’adeguata protezione degli assicurati e, tuttavia, al tempo stesso rischiano di pregiudicare l’aspettativa dell’azionista alla remunerazione del capitale investito nelle imprese di assicurazione. Le direttive in materia assicurativa di prossimo recepimento, l’una istitutiva di un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione [direttiva (UE) 2025/1], l’altra modificativa della direttiva Solvency II [direttiva (UE) 2025/2], sono destinate ad avere più di un riflesso sul contemperamento delle due esigenze (protezione degli assicurati/remunerazione degli azionisti). Il presente lavoro è dedicato al tema, sul quale peraltro potrebbe a breve avere un significativo impatto l’esercizio della delega, prevista dalla legge capitali, relativa alla eliminazione e alla razionalizzazione di obblighi e divieti contenuti nell’attuale testo del codice delle assicurazioni private, ma non previsti dall’ordinamento dell’Unione europea.
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Safeguard and recovery measures for insurance companies aim to ensure business continuity and adequate policyholder protection. However, at the same time, those measures risk jeopardizing shareholders’ expectations of a return on capital invested in insurance companies. The insurance directives soon to be implemented – one establishing a framework for the recovery and resolution of insurance companies [Directive (EU) 2025/1] and the other amending the Solvency II Directive [Directive (EU) 2025/2] – are likely to have more than one impact for balancing these two needs (policyholder protection/shareholder remuneration). The paper focuses on this issue, which could soon be significantly impacted by the elimination and rationalization of obligations and prohibitions contained in the current text of Italian Private Insurance Code, but not provided for by European Union law.
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